mercoledì 27 giugno 2007

Motu proprio de aliquibus mutationibus

Il 26 giugno 2007 l'Osservatore Romano e la Sala stampa della Santa Sede hanno reso noto il motu proprio con cui Papa Benedetto XVI modifica alcune norme della Costituzione Apostolica "Universi Dominici gregis" sulle maggioranze necessarie per l'elezione del Sommo Pontefice.

TESTO DEL MOTU PROPRIO (in latino).

Traduzione italiana (a cura di "Avvenire"):

Nella Costituzione apostolica Universi Dominici gregis, promulgata il 22 febbraio 1996 , il nostro venerabile predecessore Giovanni Paolo II introdusse alcune modifiche nelle norme canoniche da osservarsi per l'elezione del Romano Pontefice stabilite da Paolo VI di felice memoria. Nel numero 75 della ricordata Costituzione è stato deciso che - esaurite invano tutte le votazioni, compiute secondo le norme stabilite, nelle quali, perché sia valida l'elezione del Romano Pontefice, si richiedono due terzi dei suffragi di tutti i presenti - il Cardinale Camerlengo consulti i Cardinali elettori sul modo di procedere e si agisca secondo quanto abbia stabilito la loro maggioranza assoluta, mantenendo tu ttavia il principio che l'elezione risulti valida o con la maggioranza assoluta dei suffragi o con la votazione soltanto dei due nomi che abbiano ottenuto la maggior parte dei suffragi nello scrutinio precedente, richiedendosi anche in questo caso la sola maggioranza assoluta.
Ma dopo la promulgazione della citata Costituzione, non poche autorevoli petizioni giunsero a Giovanni Paolo II per sollecitare che venisse ripristinata la norma sancita dalla tradizione secondo la quale il Romano Pontefice non è validamente eletto se non abbia ottenuto due terzi dei suffragi dei Cardinali elettori presenti. Noi dunque, valutata attentamente la questione, stabiliamo e decretiamo che, abrogate le norme stabilite nel numero 75 della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis di Giovanni Paolo II, queste siano sostituite dalle norme che seguono:

Se gli scrutini di cui nei numeri 72, 73 e 74 della ricordata Costituzione andassero a vuoto, si dedichi un giorno alla preghiera, alla riflessione e al confronto; nelle successive votazioni, invece, rispettata la procedura stabilita nel numero 74 della stessa Costituzione, avranno voto passivo soltanto i due Cardinali che nel precedente scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi, e non ci si allontani dal principio che anche in queste votazioni venga richiesta per la validità dell'elezione la maggioranza qualificata dei suffragi dei Cardinali presenti. In queste votazioni, inoltre, i due Cardinali che hanno il voto passivo non possono esercitare il voto attivo.
Il presente documento avrà immediato vigore appena verrà pubblicato su L'Osservatore Romano. Questo abbiamo decretato e stabilito, nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 del mese di giugno dell'anno 2007, terzo del nostro Pontificato.

© Copyright Avvenire, 27 giugno 2007

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